La prima costituzione giapponese risale all’ 11 febbraio 1889, durante il periodo Meiji, infatti, il Giappone, per mantenere il passo con i paesi occidentali, dovette dotarsi di una costituzione e di organi governativi moderni.
Subito dopo la restaurazione Meiji del 1868 l’imperatore aveva promesso ai suoi sudditi con il gokajo no seimon (giuramento in cinque articoli) la promulgazione della costituzione, che di fatto avvenne a un decennio di distanza e fu presentata come un dono dell’imperatore al suo popolo.
La costituzione giapponese del 1889 fu scritta seguendo il modello prussiano, poiché la Prussia come il Giappone stava attraversando un periodo di trasformazione da stato agricolo a industriale, inoltre la figura del Kaiser era in parte assimilabile a quella dell’imperatore.
Nella Costituzione fu prevista l’istituzione di un Parlamento bicamerale e di un Consiglio di gabinetto, che avevano funzioni molto limitate in quanto l’imperatore rimaneva il detentore esclusivo del potere esecutivo e legislativo.
L’attuale costituzione
La costituzione Meiji rimase in vigore fino alla fine della Seconda Guerra mondiale, durante l’occupazione americano, le forze alleate con l’intento di democratizzare e modernizzare il Giappone, imposero la stesura di una nuova costituzione.
L’attuale costituzione, entrata in vigore nel 1947, riduce l’ imperatore a simbolo dello stato, negando alla figura imperiale quella natura divina, riconosciutagli dalla costituzione precedente. Le forze di occupazione, infatti, insistettero affinché il ruolo dell’imperatore fosse notevolmente ridimensionato. L’art.1 della costituzione giapponese dice:
L’imperatore è il simbolo dello stato e dell’unità del popolo; egli deriva le sue funzioni dalla volontà del popolo, in cui risiede il potere sovrano.
Divisione dei poteri
Con la nuova Costituzione nel 1947 il Giappone adotta il sistema della divisione dei poteri che accomuna le moderne costituzioni
potere legislativo: è nelle mani della dieta, un parlamento bicamerale composto dalla camera dei rappresentati e dalla camera dei consiglieri, entrambe elettive;
potere esecutivo: è gestito dal Governo la cui formazione è approvata dalla dieta tramite voto di fiducia;
potere giudiziario: spetta alla magistratura , formalmente i giudici sono nominati dal governo, in realtà è la corte suprema a vigilare sulla carriera dei magistrati.
Emendamento della Costituzione
La costituzione giapponese ha subito poche modifiche, poiché è una costituzione rigida difficile da emendare. Per modificarla occorre un’ampia maggioranza parlamentare e popolare.
In base all’articolo 96, infatti, per l’emendamento della costituzione occorrono i voti favorevoli di 2/3 dei deputati di entrambe le camere del parlamento. Inoltre le modifiche devono essere approvate da un referendum popolare.
Pacifismo Costituzionale
Una delle peculiarità che rende la carta costituzionale giapponese unica al mondo è la rinuncia alla guerra e alle forze armate, infatti l’articolo 9 del capitolo 2 recita:
Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia alla minaccia o all’uso della guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia dell’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.
Per conseguire, l’obbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell’aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.
Questo articolo è fonte di numerosi dibatti poiché sebbene sembri una rinuncia all’autodifesa, garantita dal diritto internazionale, a partire dagli anni ’50 sono state presi alcuni provvedimenti che potrebbero essere ritenuti anticostituzionali a seconda dell’interpretazione che si vuole dare al suo contenuto.
In primo luogo nel 1952 il Giappone stipulò il Trattato di mutua sicurezza con il quale veniva affidato agli Stati Uniti il compito di difesa consentendo l’istituzioni di basi militari sul suolo giapponese.
in secondo luogo nel 1954 sono state create le Forze di Autodifesa che seppur soggetto a forti limiti è un vero e proprio esercito.
Diritti Fondamentali
Uno degli scopi della forze alleate durante l’occupazione era quello di democratizzare il Giappone per cui spinsero affinché la nuova costituzione proclamasse l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 14 infatti recita:
Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini famigliari.
Questo articolo ebbe come conseguenza l’abrogazione dei reati contro l’imperatore, non più considerato divino, e la rimozione delle nome discriminanti per le donne e le minoranze etniche e sociali, per la classe dei burakumini, discendenti degli eta e degli hinin.
Le donne sono state comunque a lungo discriminate nel mondo del lavoro soprattutto dopo aver contratto matrimonio. Per quanto riguarda i burakumin sono state spesso giustificate le proteste dei movimenti anti in loro tutela, visti i comportamenti discriminatori subiti.
Costituzionalità delle leggi
La costituzionalità delle leggi viene controllata dalla Corte Suprema, tuttavia secondo l’art.81 della Costituzione, anche le corti di grado inferiori possono segnalare l’incostituzionalità di una legge, ma la decisione finale passa generalmente alla Corte Suprema.
Se la norma viene giudicata incostituzionale non viene applicata nel caso specifico, però spetta al Parlamento e al Governo modificarla, se questi organi non intervengono la norma non viene automaticamente rimossa.